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IRAP SUGLI INCENTIVI: TRA PRINCIPI GENERALI E DEROGHE NORMATIVE, IL QUADRO RESTA FRAMMENTATO

16 Aprile 2026

Una delle questioni più controverse e ricorrenti nella gestione dei compensi accessori, su cui negli anni si è registrato un progressivo ma non definitivo chiarimento, è relativa al soggetto che deve pagare l’IRAP sugli incentivi al personale degli enti locali. L’ente o il dipendente?

Il punto di partenza è chiaro: l’IRAP, introdotta dal D.Lgs. n. 446/1997, è un’imposta reale che grava sul datore di lavoro e colpisce il valore aggiunto prodotto dall’organizzazione. Tuttavia, la sua applicazione concreta agli incentivi ha generato interpretazioni divergenti, soprattutto da parte della Corte dei conti, storicamente orientata a salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Nel tempo, tale impostazione è stata progressivamente superata, anche grazie agli interventi della giurisprudenza ordinaria. Emblematico il caso dei compensi degli avvocati pubblici: inizialmente l’IRAP veniva “scaricata” sui professionisti attraverso il meccanismo del fondo di prelievo, ma la Cassazione ha definitivamente chiarito che l’imposta resta a carico dell’ente, senza riduzioni del compenso.

Diverso il quadro per gli incentivi tecnici. Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) ha introdotto un elemento decisivo: gli oneri previdenziali sono inclusi negli incentivi, mentre l’IRAP resta esterna e quindi a carico del bilancio dell’ente. Tuttavia, questa soluzione vale solo per le procedure soggette al nuovo Codice, lasciando aperta la questione per quelle disciplinate dal previgente regime.

Ancora differente la disciplina degli incentivi tributari (IMU e TARI): qui è la legge stessa a stabilire che il premio è determinato al lordo dell’IRAP, legittimando di fatto la sua incidenza sul dipendente.

Ne emerge un sistema non uniforme, in cui la regola generale – IRAP a carico dell’ente – convive con deroghe espresse, rendendo indispensabile un’attenta lettura del dato normativo caso per caso.

Sul tema è stato pubblicato un approfondimento sul Blog di Pi.Co. mentre una discussione è stata aperta sul Forum di Pi.Co.

Redattore: Redazione UPI